(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 3 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il termine di cui al secondo periodo dell'ottavo comma dell'art. 2 della Legge regionale 24 marzo 1986, n. 12, e' prorogato al 31 dicembre 1988. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, enta in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, addi' 29 aprile 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 29 marzo 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 26 aprile 1988.