(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 10 del 22 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 12 della legge regionale 13 novembre 1980, n. 75, gia' modificato dall'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 88, e' sostituito dal seguente: "I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche previste alla lettera d) dell'art. 10 della presente legge possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento del bilancio e garantendo comunque parita' di trattamento, nelle seguenti misure: 1) per le imprese singole fino al 70% delle spese effettivamente sostenute per quota d'iscrizione, affitto area espositiva, allestimento stand, trasporto ed assicurazione dei prodotti per un importo massimo di L. 2.000.000; 2) per i consorzi e le cooperative fino al 100% delle spese di cui al punto 1 e per un importo massimo di L. 4.000.000. Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, il contributo viene concesso con le stesse percentuali di cui ai punti 1 e 2, del comma precedente, con un incremento del 50% sui limiti degli importi massimi".