(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 10
                         del 22 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  12  della  legge  regionale  13 novembre 1980, n. 75, gia'
modificato dall'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 88,
e' sostituito dal seguente:
   "I  contributi  per la partecipazione a manifestazioni fieristiche
previste alla lettera d) dell'art. 10 della  presente  legge  possono
essere  concessi,  nei  limiti  dello  stanziamento  del  bilancio  e
garantendo comunque parita' di trattamento, nelle seguenti misure:
    1)  per le imprese singole fino al 70% delle spese effettivamente
sostenute  per   quota   d'iscrizione,   affitto   area   espositiva,
allestimento  stand,  trasporto  ed assicurazione dei prodotti per un
importo massimo di L. 2.000.000;
    2)  per  i  consorzi e le cooperative fino al 100% delle spese di
cui al punto 1 e per un importo massimo di L. 4.000.000.
   Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono
all'estero, il contributo viene concesso con le stesse percentuali di
cui  ai  punti 1 e 2, del comma precedente, con un incremento del 50%
sui limiti degli importi massimi".