(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 10 del 22 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico All'art. 7, 1 comma, lettera g), della legge regionale 20 novembre 1980, n. 81, "Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie", dopo le parole "contributi per la diffusione della stampa e della cultura abruzzese all'estero", sono aggiunte le parole: "anche attraverso iniziative di ospitalita' e di interscambio culturale con i figli dei corregionali emigrati residenti nei paesi di emigrazione". Tali iniziative possono essere estese anche ai figli degli emigrati provienti da altre regioni italiane, a condizione che alla realizzazione delle iniziative anzidette partecipino finanziariamente ed organizzativamente le regioni stesse con carattere di reciprocita' nei confronti dei figli degli emigrati abruzzesi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, addi' 24 marzo 1988 MATTUCCI