(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 10
                         del 22 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
  All'art. 7, 1 comma, lettera g), della legge regionale 20 novembre
1980, n. 81, "Interventi a favore dei  lavoratori  emigrati  e  delle
loro  famiglie",  dopo  le parole "contributi per la diffusione della
stampa e  della  cultura  abruzzese  all'estero",  sono  aggiunte  le
parole: "anche attraverso iniziative di ospitalita' e di interscambio
culturale con i figli dei corregionali emigrati residenti  nei  paesi
di emigrazione". Tali iniziative possono essere estese anche ai figli
degli emigrati provienti da altre regioni italiane, a condizione  che
alla    realizzazione    delle   iniziative   anzidette   partecipino
finanziariamente  ed  organizzativamente  le   regioni   stesse   con
carattere  di  reciprocita'  nei  confronti  dei figli degli emigrati
abruzzesi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 24 marzo 1988
 
                               MATTUCCI