(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 10
                         del 22 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Disciplina delle attivita' trasfusionali
 
   Nella   regione   Abruzzo   la   raccolta,  il  frazionamento,  la
conservazione  e  la  distribuzione  del   sangue   umano   per   uso
trasfusionale sono regolati dalla presente legge, in attesa che venga
emanata la legge-quadro nazionale prevista all'art. 4, comma 1, n. 6,
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833, al fine di assicurare una
razionale distribuzione dei servizi  trasfusionali  ed  una  efficace
tutela  della  salute  dei  donatori  e  dei cittadini, come disposto
dall'art. 5 dello statuto regionale.
   I  servizi  trasfusionali  dalla  raccolta alla distribuzione sono
parte del servizio sanitario nazionale e si fondano  sulla  donazione
del sangue volontaria periodica e gratuita.
   Sono  consentiti  anche i prelievi di sangue midollare da soggetto
donatore e la successiva refusione a scopo  terapeutico  allo  stesso
soggetto o a soggetto diverso dal donatore.
   Il  sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto; la
loro distribuzione al  ricevente  e'  gratuita  ed  esclude  addebiti
accessori ed oneri fiscali.
   I  costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione
del sangue umano  e  dei  suoi  derivati  sono  a  carico  del  fondo
sanitario nazionale.
   La   giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  sentito  il
comitato regionale sangue di cui al successivo art. 9,  stabilisce  i
costi  unitari,  da  corrispondere  per  la  cessione delle unita' di
sangue tra servizi sanitari pubblici e tra questi e  quelli  privati,
secondo  i  criteri  dettati  dall'art. 11, comma 2 lettera c) della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
   I  rapporti  tra  la U.L.S.S. e le associazioni di volontariato di
cui al successivo art.  2,  sono  regolati  da  apposite  convenzioni
dirette  a  garantire  il  loro  concorso all'attivita' trasfusionale
conformi allo schema-tipo definito  con  deliberazione  della  giunta
regionale, sentito il comitato regionale sangue.