(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Abruzzo n. 10
                         del 22 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   La  presente legge, in attuazione del principio di cui all'art. 7,
ultimo comma, della legge 17  maggio  1983,  n.  217,  disciplina  le
procedure  per  l'attuazione del regime dei prezzi concordati per gli
alberghi e per le altre strutture  ricettive,  indicate  nell'art.  6
della citata legge n. 217 del 1983.