(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Abruzzo n. 10 del 22 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La presente legge, in attuazione del principio di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le procedure per l'attuazione del regime dei prezzi concordati per gli alberghi e per le altre strutture ricettive, indicate nell'art. 6 della citata legge n. 217 del 1983.