(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 26 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La legge regionale 29 maggio 1987, n. 23, e' rifinanziata per un importo di lire un miliardo per il solo anno 1988. I contributi della presente legge vengono erogati in favore dei comuni che hanno presentato istanza nei termini e con le modalita' stabilite dalla predetta legge regionale 29 maggio 1987, n. 23.