(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11
                         del 26 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  legge  regionale 29 maggio 1987, n. 23, e' rifinanziata per un
importo di lire un miliardo per il solo anno 1988.
   I  contributi  della  presente legge vengono erogati in favore dei
comuni che hanno presentato istanza nei termini e  con  le  modalita'
stabilite dalla predetta legge regionale 29 maggio 1987, n. 23.