(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 26 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 72, punto e), della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, va applicato nel caso che: la distanza ivi stabilita deve essere applicata solo agli impianti e manufatti edilizi destinati alla produzione zootecnica; tale distanza va intesa come spazio intercorrente tra la ubicazione delle stalle e piu' abitazioni, dovendosi intendere per "insediamento abitativo" ai sensi della stessa norma un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicamente collegati e sufficientemente organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria.