(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11
                         del 26 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 72, punto e), della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 e
successive modifiche ed integrazioni, va applicato nel caso che:
    la  distanza  ivi  stabilita  deve  essere  applicata  solo  agli
impianti e manufatti edilizi destinati  alla  produzione  zootecnica;
tale  distanza  va intesa come spazio intercorrente tra la ubicazione
delle stalle e piu' abitazioni, dovendosi intendere per "insediamento
abitativo"  ai  sensi  della  stessa  norma  un  complesso di edifici
residenziali tra loro sistematicamente collegati  e  sufficientemente
organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria.