(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11
                         del 26 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I  benefici  di cui alle leggi regionali 1 dicembre 1987, n. 81 e
12 gennaio 1988, n. 3 sono estesi al personale regionale  proveniente
dagli  ex  enti  di  formazione  professionale o assunti direttamente
dalla Regione anche a tempo determinato negli anni successivi al 1973
che  abbiano  comunque  svolto  compiti  di  insegnamento teorico per
almeno  due  anni  anche  successivi  all'inquadramento   nel   ruolo
regionale.
   I  provvedimenti attuativi delle leggi indicate e della disciplina
prevista  dal  presente  articolo  saranno  adottati  successivamente
all'espletamento dei concorsi interni gia' banditi ai sensi dell'art.
43 della legge regionale  n.  35/1984  e  dell'art.  32  della  legge
regionale n. 58/1985.