(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 26 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I benefici di cui alle leggi regionali 1 dicembre 1987, n. 81 e 12 gennaio 1988, n. 3 sono estesi al personale regionale proveniente dagli ex enti di formazione professionale o assunti direttamente dalla Regione anche a tempo determinato negli anni successivi al 1973 che abbiano comunque svolto compiti di insegnamento teorico per almeno due anni anche successivi all'inquadramento nel ruolo regionale. I provvedimenti attuativi delle leggi indicate e della disciplina prevista dal presente articolo saranno adottati successivamente all'espletamento dei concorsi interni gia' banditi ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 35/1984 e dell'art. 32 della legge regionale n. 58/1985.