(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12
                         del 10 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Cooperative beneficiarie
 
   La   Regione,   allo  scopo  di  realizzare  azioni  di  sostegno,
risanamento  e  rilancio   della   cooperazione   agricola,   concede
contributi  in  conto  capitale  ed  in conto interessi, a favore dei
seguenti organismi:
     a)   cooperative   agricole   di   produzione  e/o  lavorazione,
conservazione,  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli, iscritte nel registro prefettizio - sezione agricoltura;
     b)   cooperative   agricole   di   lavorazione,  trasformazione,
conservazione e commercializzazione incorporanti - per fusione  altre
cooperative agricole;
     c)  associazioni  dei produttori legalmente riconosciute a norma
dell'art. 9 della legge 674/78 e art. 1 della legge regionale 30/82 e
consorzi  di  cooperative  agricole  di  lavorazione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione, costituiti nel territorio  della
Regione ed ivi operanti prevalentemente.