(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12 del 10 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche citato nel primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1988. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo puo' essere prorogato al 31 dicembre 1988.