(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 12
                         del 10 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  regime  provvisorio  nella  gestione  finanziaria  delle opere
acquedottistiche citato nel primo  comma  dell'art.  42  della  legge
regionale  16  settembre  1987,  n.  66,  e'  prorogato a tutto il 31
dicembre 1988.
   Il  termine  di  cui  al  secondo comma del medesimo articolo puo'
essere prorogato al 31 dicembre 1988.