(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 38 dell'8 settembre 1986) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' In relazione al disposto di cui all'art. 6, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la presente legge detta norme integrative e di prima attuazione in materia di smaltimento dei rifiuti. Essa in particolare: a) specifica i compiti attribuibili dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica alla Regione, alle province ed ai comuni; b) disciplina il processo di formazione ed approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti nonche' la procedura per la individuazione dei siti ove ubicare i nuovi impianti di smaltimento; c) detta norme per l'istituzione del catasto regionale dei rifiuti; d) individua le strutture regionali preposte all'espletamento dei compiti di cui alla presente legge; e) disciplina le procedure di controllo e di autorizzazione; f) indica, in attesa del piano di cui alla precedente lettera b), gli interventi finanziari regionali di carattere provvisorio ed urgente per il miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale. La Regione, i comuni, le province, le Comunita' montane ed ogni altro ente o organismo pubblico operante nella regione devono, in sede di elaborazione e/o approvazione di programmi, piani e progetti attinenti o aventi comunque riflessi sull'uso ed utilizzazione del territorio, tener conto dei profili relativi allo smaltimento dei rifiuti e, ove ne ricorra il caso, adottare e/o indicare, per quanto di propria competenza, le misure idonee alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute.