(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 38
                        dell'8 settembre 1986)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
   In relazione al disposto di cui all'art. 6, lettera f) del decreto
del Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,  la
presente  legge  detta  norme  integrative  e  di prima attuazione in
materia di smaltimento dei rifiuti.
   Essa in particolare:
     a)  specifica  i  compiti  attribuibili dal suddetto decreto del
Presidente della Repubblica alla Regione, alle province ed ai comuni;
     b)  disciplina  il  processo  di  formazione ed approvazione del
piano regionale di smaltimento dei rifiuti nonche' la  procedura  per
la   individuazione   dei  siti  ove  ubicare  i  nuovi  impianti  di
smaltimento;
     c)  detta  norme  per  l'istituzione  del  catasto regionale dei
rifiuti;
     d)  individua  le  strutture regionali preposte all'espletamento
dei compiti di cui alla presente legge;
     e) disciplina le procedure di controllo e di autorizzazione;
     f)  indica,  in  attesa del piano di cui alla precedente lettera
b), gli interventi finanziari regionali di carattere  provvisorio  ed
urgente  per  il miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti
nel territorio regionale.
   La  Regione,  i  comuni, le province, le Comunita' montane ed ogni
altro ente o organismo pubblico operante  nella  regione  devono,  in
sede  di elaborazione e/o approvazione di programmi, piani e progetti
attinenti o aventi comunque riflessi sull'uso  ed  utilizzazione  del
territorio,  tener  conto  dei  profili relativi allo smaltimento dei
rifiuti e, ove ne ricorra il caso, adottare e/o indicare, per  quanto
di   propria   competenza,   le   misure   idonee  alla  salvaguardia
dell'ambiente e alla tutela della salute.