la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Regione  concede  ai  comuni contributi una-tantum in conto
capitale  per  l'esecuzione  delle  indagini   geologiche-geotecniche
relative  a  sondaggi  diretti ed indiretti, prove in situ e prove di
laboratorio, in attuazione della legge regionale 8 settembre 1986, n.
15.
   2.  Il  termine  previsto  nel primo comma dell'art. 5 della legge
regionale 8 settembre 1986, n. 15 e' prorogato al 30 giugno 1991.