la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione concede ai comuni contributi una-tantum in conto capitale per l'esecuzione delle indagini geologiche-geotecniche relative a sondaggi diretti ed indiretti, prove in situ e prove di laboratorio, in attuazione della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15. 2. Il termine previsto nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15 e' prorogato al 30 giugno 1991.