(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 35 del 10 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione concorre allo sviluppo e al potenziamento di centri di assistenza alla cooperazione artigiana, mediante un contributo a: centro regionale di assistenza per la cooperazione artigiana, facente riferimento alla Federazione regionale dell'artigianato veneto; centro regionale delle forme associative tra le aziende artigiane e piccole imprese, facente riferimento alla confederazione nazionale dell'artigianato-comitato regionale; centro servizi per la cooperazione artigiana, facente riferimento alla confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, comitato regionale veneto.