(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 35
                         del 10 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La Regione concorre allo sviluppo e al potenziamento di centri
di assistenza alla cooperazione artigiana, mediante un contributo  a:
    centro  regionale  di  assistenza  per la cooperazione artigiana,
facente  riferimento  alla  Federazione  regionale   dell'artigianato
veneto;
    centro regionale delle forme associative tra le aziende artigiane
e piccole imprese, facente riferimento alla confederazione  nazionale
dell'artigianato-comitato regionale;
    centro servizi per la cooperazione artigiana, facente riferimento
alla confederazione delle  libere  associazioni  artigiane  italiane,
comitato regionale veneto.