PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interventi per la ripresa produttiva Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole ed in favore degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, cooperative agricole di conduzione, la Regione, a norma della legge 8 novembre 1986 n. 752, puo' concedere mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni per la trasformazione di passivita' onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti agrari a breve o medio termine. I mutui possono essere concessi per un importo non superiore all'ammontare dell'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari alla data del 31 dicembre 1986. Le operazioni di mutuo previste dalla presente legge a favore di coltivatori diretti, coloni, compartecipanti singoli o associati, nonche' di cooperative agricole che non siano in grado di offrire sufficienti garanzie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di credito agrario, sono assistite da fidejussioni del "fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.