PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   La presente legge regionale disciplina i rapporti fra insediamenti
residenziali e attrezzature religiose, in sede  di  formazione  degli
strumenti urbanistici di competenza degli Enti Locali, ai sensi e per
gli effetti  della  legge  urbanistica  17  agosto  1942  n.  1150  e
successive modifiche e integrazioni.