PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La presente legge regionale disciplina i rapporti fra insediamenti residenziali e attrezzature religiose, in sede di formazione degli strumenti urbanistici di competenza degli Enti Locali, ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.