PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
             Finalita' ed iniziative ammessa a contributo
 
   La  regione  Basilicata,  al fine di valorizzare e riqualificare i
centri abitati del parco regionale del Pollino  istituito  con  legge
regionale  n.  3/86,  concede contributi in conto capitale nei modi e
nei limiti stabiliti dalla presente legge, per:
    1)   gli   interventi   di  valorizzazione  dei  caratteri  della
architettura locale e dell'ambiente urbano;
    2) gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del
patrimonio edilizio esistente da destinare:
     a) a ricettivita' turistica extralberghiera;
     b) alla ristorazione e mescita;
     c)    alla    produzione   e   vendita   dei   prodotti   tipici
dell'agricoltura e dell'artigianato locale;
     d)  ad attivita' socio-culturali (musei, mostre dell'artigianato
e della cultura locale, ecc.).