PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed iniziative ammessa a contributo La regione Basilicata, al fine di valorizzare e riqualificare i centri abitati del parco regionale del Pollino istituito con legge regionale n. 3/86, concede contributi in conto capitale nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per: 1) gli interventi di valorizzazione dei caratteri della architettura locale e dell'ambiente urbano; 2) gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente da destinare: a) a ricettivita' turistica extralberghiera; b) alla ristorazione e mescita; c) alla produzione e vendita dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale; d) ad attivita' socio-culturali (musei, mostre dell'artigianato e della cultura locale, ecc.).