PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
                               Oggetto
   Alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  in materia di igiene e
sanita'  pubblica,  di  vigilanza  sulle  farmacie   e   di   polizia
veterinaria  si  applicano  le  norme  di cui alla legge regionale 27
dicembre 1983, n. 36 in quanto non contrastino con le disposizioni di
cui ai successivi articoli della presente legge.