PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria si applicano le norme di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36 in quanto non contrastino con le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge.