(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 22 maggio 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi urgenti su strutture ed aree a servizio del commercio sono concessi ai comuni interessati, contributi nella misura del 50% della spesa preventiva. I contributi sono concessi ai comuni, con atto deliberativo della giunta regionale e non possono superare l'importo massimo di lire 25 milioni per uno stesso intervento.