(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25
                         del 22 maggio 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per gli interventi urgenti su strutture ed aree a servizio del
commercio sono  concessi  ai  comuni  interessati,  contributi  nella
misura del 50% della spesa preventiva.
   I  contributi sono concessi ai comuni, con atto deliberativo della
giunta regionale e non possono superare l'importo massimo di lire  25
milioni per uno stesso intervento.