(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 27 del 3 giugno 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La regione Basilicata, in conformita' dei principi generali statutari e nell'ambito delle norme statali che regolano la materia, promuove interventi finalizzati: 1) al risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza ed antigienicita', e alla eliminazione delle casette asismiche realizzate nella zona del Vulture in occasione del sisma del 1980; 2) al trasferimento degli abitati della Regione minacciati da frane; 3) all'acquisizione ed urbanizzazione delle aree destinate alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica.