(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 27
                          del 3 giugno 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione  Basilicata,  in  conformita'  dei  principi  generali
statutari e nell'ambito delle norme statali che regolano la  materia,
promuove interventi finalizzati:
    1)   al   risanamento   di   abitati   o  di  loro  parti  aventi
caratteristiche di fatiscenza ed antigienicita', e alla  eliminazione
delle   casette  asismiche  realizzate  nella  zona  del  Vulture  in
occasione del sisma del 1980;
    2)  al  trasferimento  degli  abitati della Regione minacciati da
frane;
    3)  all'acquisizione  ed urbanizzazione delle aree destinate alla
realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica.