(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28
                         del 13 giugno 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   La  regione  Basilicata,  allo  scopo di contribuire ad una pronta
ripresa delle attivita' turistiche regionali, concede  contributi  in
conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge,
per  il  ripristino  e  l'adeguamento  funzionale   delle   strutture
turistiche,  balneari,  alberghiere  che  risultino danneggiate dalle
eccezionali avversita' atmosferiche del gennaio 1987.