(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 30
                         del 22 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   La  declaratoria  della posizione di Staff "Ricostruzione", di cui
al punto 6) dell'allegato n. 4 della legge regionale 6  giugno  1986,
n. 9, viene cosi' integrata:
   Compete alla predetta posizione:
    l'attivita'   di   programmazione,   assistenza  coordinamento  e
promozione di cui all'art. 7 della legge  n.  219/1981  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    l'attivita'  di  rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al
processo di ricostruzione, con frequenza semestrale, anche al fine di
formulare proposte per i programmi finanziari in materia;
    l'attuazione  di  specifici  compiti assegnati alla Regione dalle
leggi in materia di ricostruzione e sviluppo delle  zone  colpite  da
calamita'  naturali,  escluse  le competenze in materia di protezione
civile;
    l'effettuazione  dei  controlli  di  cui  alla legge regionale 29
agosto 1983, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
    lo svolgimento di attivita' di studio, analisi e ricerca tecnica,
giuridica e legislativa  in  materia  di  ricostruzione  el  fine  di
promuovere  un  concreto  snellimento  delle procedure ed un corretto
intervento sul  territorio  e  nei  rapporti  con  il  Governo  e  il
Parlamento, fatte salve le materie relative ai settori produttivi.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, addi' 17 giugno 1987
 
                               MICHETTI