(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36
                         del 12 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  23  della  legge  regionale 10 luglio 1981, n. 19 e' cosi'
modificato ed integrato:
   I documenti di viaggio validi sui servizi pubblici di trasporto di
interesse regionale sono:
    il biglietto di corsa semplice;
    il biglietto di andata e ritorno;
    il biglietto di abbonamento.
   Il  biglietto  di  corsa  semplice rilasciato a chiunque ne faccia
richiesta, da diritto  alla  effettuazione  del  solo  viaggio  sulla
relazione  per  la  quale  e' stato rilasciato e non consente fermate
intermedie con prosecuzione del  viaggio  su  altra  corsa.  Esso  e'
valido per il solo giorno di rilascio.
   Il  biglietto di andata e ritorno, rilasciato a chiunque ne faccia
richiesta e  con  i  limiti  stabiliti  per  il  biglietto  di  corsa
semplice, e' valido giorni tre, compreso quello del rilascio.
   Il  biglietto  di abbonamento e' rilasciato dal vettore a chiunque
ne faccia richiesta e da' diritto al viaggio sulla relazione  per  la
quale  e'  stato  emesso, per il numero delle corse corrispondenti al
tipo di abbonamento e per il relativo periodo di validita'.
   I biglietti di abbonamento sono settimanali e mensili.
   I  biglietti  di abbonamento settimanale a 10 o 12 corse e' valido
dal lunedi' alla domenica compresa.
   Il  biglietto di abbonamento mensile a 42, 48 e 50 corse e' valido
dal 1 al 30 del mese. Quello a 42 corse e' utilizzabile per 5 giorni
alla  settimana.  Quello a 48 corse e' utilizzabile nei soli giorni a
frequenza scolastica.
   L'ente  concedente  promuove  appositi  accordi  tra gli esercenti
autolinee per la emissione dei titoli di viaggio cumulativi e per  la
ripartizione  dei  proventi. In mancanza di detti accordi si provvede
d'ufficio, sentite le imprese interessate.