(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36 del 12 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 23 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 19 e' cosi' modificato ed integrato: I documenti di viaggio validi sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale sono: il biglietto di corsa semplice; il biglietto di andata e ritorno; il biglietto di abbonamento. Il biglietto di corsa semplice rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, da diritto alla effettuazione del solo viaggio sulla relazione per la quale e' stato rilasciato e non consente fermate intermedie con prosecuzione del viaggio su altra corsa. Esso e' valido per il solo giorno di rilascio. Il biglietto di andata e ritorno, rilasciato a chiunque ne faccia richiesta e con i limiti stabiliti per il biglietto di corsa semplice, e' valido giorni tre, compreso quello del rilascio. Il biglietto di abbonamento e' rilasciato dal vettore a chiunque ne faccia richiesta e da' diritto al viaggio sulla relazione per la quale e' stato emesso, per il numero delle corse corrispondenti al tipo di abbonamento e per il relativo periodo di validita'. I biglietti di abbonamento sono settimanali e mensili. I biglietti di abbonamento settimanale a 10 o 12 corse e' valido dal lunedi' alla domenica compresa. Il biglietto di abbonamento mensile a 42, 48 e 50 corse e' valido dal 1 al 30 del mese. Quello a 42 corse e' utilizzabile per 5 giorni alla settimana. Quello a 48 corse e' utilizzabile nei soli giorni a frequenza scolastica. L'ente concedente promuove appositi accordi tra gli esercenti autolinee per la emissione dei titoli di viaggio cumulativi e per la ripartizione dei proventi. In mancanza di detti accordi si provvede d'ufficio, sentite le imprese interessate.