(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 41
                        del 6 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1978,
n. 1 e' cosi' modificato:
   "La  somma  da  assicurare  per  ciascun  consigliere ammonta a L.
300.000.000 in caso di morte e fino  a  L.  600.000.000  in  caso  di
invalidita' permanente, totale o parziale".