(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 41 del 6 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1 e' cosi' modificato: "La somma da assicurare per ciascun consigliere ammonta a L. 300.000.000 in caso di morte e fino a L. 600.000.000 in caso di invalidita' permanente, totale o parziale".