(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 41
                        del 6 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   La regione Basilicata, in attuazione della legge 1 marzo 1986, n.
64, concernente la "Disciplina organica dell'intervento straordinario
nel   Mezzogiorno",  esercita  le  funzioni  amministrative  ad  esse
delegate ai sensi del comma 14  dell'art.  9  della  legge  medesima,
riguardanti  le  iniziative  promosse  dalle  imprese  artigiane  che
realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a  due  miliardi  di
lire, secondo le norme di cui alla presente legge.
   La   regione   Basilicata  concede  le  agevolazioni  previste  in
attuazione del programma triennale per lo sviluppo  del  Mezzogiorno,
con  articolazioni  ed aggiornamenti annuali di cui alla legge n. 651
del 1 dicembre 1983, ed in coerenza con i progetti  di  sviluppo  da
essa adottati.