(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 55
                        del 1 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   E'   istituito  l'ente  regionale  per  la  edilizia  residenziale
pubblica denominato E.R.E.R.P.
   L'ente  e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed
opera  su  tutto  il  territorio  della  regione  nell'ambito   delle
competenze  regionali ai sensi dei decreti delegati emanati in virtu'
dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   L'ente  e'  dotato  di  autonomia  decisionale,  amministrativa  e
contabile ed e' vincolato all'osservanza  delle  direttive  impartite
dalla Regione.
   E'  soppresso  il  consorzio  fra gli Istituti autonomi delle case
popolari istituito ai sensi dell'art. 7 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Nei rapporti giuridici ed
economici, gia' facenti capo al predetto Consorzio,  subentra  l'ente
regionale per l'edilizia residenziale pubblica (E.R.E.R.P.).