(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 55 del 1 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' istituito l'ente regionale per la edilizia residenziale pubblica denominato E.R.E.R.P. L'ente e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed opera su tutto il territorio della regione nell'ambito delle competenze regionali ai sensi dei decreti delegati emanati in virtu' dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'ente e' dotato di autonomia decisionale, amministrativa e contabile ed e' vincolato all'osservanza delle direttive impartite dalla Regione. E' soppresso il consorzio fra gli Istituti autonomi delle case popolari istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Nei rapporti giuridici ed economici, gia' facenti capo al predetto Consorzio, subentra l'ente regionale per l'edilizia residenziale pubblica (E.R.E.R.P.).