(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 57
                        del 16 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Per  l'anno  1987  i termini per la presentazione delle domande di
cui alla legge regionale 29 agosto 1985 n. 32  sono  fissati  al  15
giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
   Il piano annuale di intervento per l'anno 1987 sara' approvato, ai
sensi dell'art. 3 comma 2 della legge regionale 29 agosto  1985,  n.
32,  dalla  giunta  regionale, su parere della competente commissione
consiliare con riguardo a tutte le istanze prodotte entro il  termine
di cui al comma precedente.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, addi' 9 dicembre 1987
 
                               MICHETTI