(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18
                         del 12 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Obiettivi e finalita'
 
   La  regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n.
115 del 16 marzo 1987, con la  presente  legge  detta  norme  per  la
disciplina degli interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura
del diabete mellito mediante:
     a) l'istituzione e la riorganizzazione dei servizi specialistici
diabetologici che devono operare nella Regione;
     b) la predisposizione dei progetti-obiettivo, azioni programmate
e ogni altra iniziativa diretta a fronteggiare la malattia;
     c) l'emanazione di direttive per favorire l'educazione sanitaria
del cittadino diabetico e della sua famiglia;
     d)   la   determinazione   delle  linee  programmatiche  per  la
realizzazione  di  corsi  per   l'aggiornamento   e   la   formazione
professionale    del   personale   sanitario   addetto   ai   servizi
diabetologici.