(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18 del 12 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Obiettivi e finalita' La regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 115 del 16 marzo 1987, con la presente legge detta norme per la disciplina degli interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito mediante: a) l'istituzione e la riorganizzazione dei servizi specialistici diabetologici che devono operare nella Regione; b) la predisposizione dei progetti-obiettivo, azioni programmate e ogni altra iniziativa diretta a fronteggiare la malattia; c) l'emanazione di direttive per favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia; d) la determinazione delle linee programmatiche per la realizzazione di corsi per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale sanitario addetto ai servizi diabetologici.