la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo, al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo, partecipa al pagamento degli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativamente alla deviazione su di essa del traffico pesante degli autotreni, autoarticolati e autosnodati. La deviazione, per la quale e' assunta la partecipazione al pagamento degli oneri del pedaggio di cui al comma precedente, deve operare per la tratta San Benedetto del Tronto - Vasto Sud e viceversa, per il periodo che va dal 4 luglio al 20 agosto 1988. All'onere complessivo derivante dalla predetta deviazione possono concorrere i comuni e le amministrazioni provinciali interessati per territorio.