la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione  Abruzzo,  al  preminente  scopo  di  incentivazione e
sviluppo del turismo, partecipa al pagamento degli oneri di  pedaggio
sull'autostrada  A/14  relativamente  alla  deviazione su di essa del
traffico pesante degli autotreni, autoarticolati e autosnodati.
   La  deviazione,  per  la  quale  e'  assunta  la partecipazione al
pagamento degli oneri del pedaggio di cui al comma  precedente,  deve
operare  per  la  tratta  San  Benedetto  del  Tronto  -  Vasto Sud e
viceversa, per il periodo che va dal 4 luglio al 20 agosto 1988.
   All'onere  complessivo derivante dalla predetta deviazione possono
concorrere i comuni e le amministrazioni provinciali interessati  per
territorio.