(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 4 del 6 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL GOVERNO HA RINVIATO IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO IL GOVERNO HA SOLLEVATO QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LA CORTE COSTITUZIONALE CON ORDINANZA N. 13 DEL 1988 HA DICHIARATO LA MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dal 1 luglio 1977 nella base del calcolo per la determinazione del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974 n. 16, e' compresa anche la misura mensile dell'indennita' integrativa speciale spettante, alla data del 1 gennaio di ogni anno, alla generalita' del personale in attivita' di servizio. La misura complessiva cosi' ottenuta e' arrotondata a lire 10 per eccesso. A decorrere dal 1 gennaio 1978, ai fini della determinazione del compenso orario per le prestazioni di lavoro straordinario, e' considerato anche l'importo della 13a mensilita', ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.