(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 4
                         del 6 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                              IL GOVERNO
                             HA RINVIATO
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA RIAPPROVATO
                              IL GOVERNO
        HA SOLLEVATO QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
 
CON ORDINANZA N. 13 DEL 1988 HA DICHIARATO LA MANIFESTA
 
   INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   A  decorrere  dal  1  luglio  1977  nella base del calcolo per la
determinazione del compenso  orario  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario di cui all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974
n.  16,  e'  compresa  anche  la   misura   mensile   dell'indennita'
integrativa  speciale  spettante,  alla  data  del 1 gennaio di ogni
anno, alla generalita' del personale in attivita' di servizio.
   La  misura complessiva cosi' ottenuta e' arrotondata a lire 10 per
eccesso.
   A  decorrere dal 1 gennaio 1978, ai fini della determinazione del
compenso orario  per  le  prestazioni  di  lavoro  straordinario,  e'
considerato  anche  l'importo  della  13a  mensilita', ragguagliata a
mese, dell'anno immediatamente precedente.