(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 10 del 12 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per la realizzazione di interventi volti al completamento, miglioramento ed adeguamento delle strutture degli itinerari delle nevi, per la manutenzione dei relativi impianti e mezzi speciali, nonche' per la parziale copertura dei disavanzi nella gestione degli stessi impianti ed attrezzature, la Regione istituisce un fondo che potra' essere utilizzato nel modo seguente: a) Concessione di contributi, in conto capitale, ai comuni, nella misura del 100% delle spese per interventi volti al completamento, miglioramento ed adeguamento delle strutture e per la manutenzione di impianti e mezzi speciali neve; b) Concessione di contributi, in conto capitale, da erogarsi tramite i comuni, ad enti e societa' che gestiscono gli impianti, nella misura del 75% dei disavanzi di gestione, comprovati con conti economici e relativa documentazione probatoria. I contributi di cui alla lettera b) non potranno superare l'ammontare del 75% del fondo.