(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12 del 18 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 7 della legge regionale "Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e strumentali. Norme per il funzionamento dell'Organo di controllo", approvata dal consiglio regionale con delibera n. 478 del 9 febbraio 1988, e' cosi' integrato: al 1 comma, dopo la parola "ricevuta", aggiungere una virgola e la seguente espressione: "entro 20 giorni dall'adozione degli atti medesimi". Dopo il 3 comma e' aggiunto il seguente 4 comma: "L'esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste rimane sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento, della procedura richiesta dall'art. 5".