(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12
                          del 18 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  7  della  legge  regionale  "Disciplina  della funzione di
controllo sugli atti degli enti locali e strumentali.  Norme  per  il
funzionamento  dell'Organo  di  controllo",  approvata  dal consiglio
regionale  con  delibera  n.  478  del  9  febbraio  1988,  e'  cosi'
integrato:
    al  1 comma, dopo la parola "ricevuta", aggiungere una virgola e
la seguente espressione: "entro 20 giorni  dall'adozione  degli  atti
medesimi".
   Dopo il 3 comma e' aggiunto il seguente 4 comma:
   "L'esecuzione  delle  deliberazioni  come  sopra  richieste rimane
sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro
il  termine  di  20 giorni dalla data di ricevimento, della procedura
richiesta dall'art. 5".