(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 26, del 4 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. In conformita' ai principi stabiliti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Basilicata promuove lo sviluppo civile della comunita' regionale attraverso la creazione di un sistema di opportunita' e di servizi educativi e culturali, accessibili a tutti i cittadini, diffusi nelle diverse aree del territorio regionale, idonei ad assicurare: a) la continuita' e l'integrazione dei processi educativi e culturali; b) la libera espressione, rappresentazione e circolazione delle idee; c) l'autonomia, il pluralismo e il decentramento delle iniziative; d) l'incentivazione delle attitudini e delle competenze nei diversi settori della produzione culturale. 2. La Regione assume, sostiene e patrocina le iniziative descritte nella presente legge, attivando le piu' efficaci forme di collaborazione con gli enti locali gli organi e le strutture della scuola, l'universita', il formez i centri di formazione, gli istituti di ricerca, gli organismi associativi, le istituzioni culturali, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali.