(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 26,
                          del 4 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  In  conformita' ai principi stabiliti dall'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  la  regione
Basilicata  promuove  lo  sviluppo  civile  della comunita' regionale
attraverso la creazione di un sistema di opportunita'  e  di  servizi
educativi e culturali, accessibili a tutti i cittadini, diffusi nelle
diverse aree del territorio regionale, idonei ad assicurare:
     a)  la  continuita'  e  l'integrazione  dei processi educativi e
culturali;
     b)  la libera espressione, rappresentazione e circolazione delle
idee;
     c)   l'autonomia,   il   pluralismo  e  il  decentramento  delle
iniziative;
     d)  l'incentivazione  delle  attitudini  e  delle competenze nei
diversi settori della produzione culturale.
   2. La Regione assume, sostiene e patrocina le iniziative descritte
nella  presente  legge,  attivando  le   piu'   efficaci   forme   di
collaborazione  con  gli  enti locali gli organi e le strutture della
scuola, l'universita', il formez i centri di formazione, gli istituti
di  ricerca,  gli organismi associativi, le istituzioni culturali, le
soprintendenze per i beni culturali ed ambientali.