(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 27, del 16 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 40 della legge regionale: "Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 concernente il personale della regione a statuto ordinario" e' cosi' integrato: dopo il comma 9 e' aggiunto il comma 9- bis: "il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verra' inquadrato nella sesta qualifica funzionale".