(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 27,
                         del 16 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.   40   della  legge  regionale:  "Recepimento  dell'accordo
contrattuale per il triennio 1  gennaio  1985  -  31  dicembre  1987
concernente  il personale della regione a statuto ordinario" e' cosi'
integrato: dopo il comma 9 e' aggiunto il comma 9- bis: "il personale
docente,  che  si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta,
verra' inquadrato nella sesta qualifica funzionale".