(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 39 del 9 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE A SEGUITO DI RINVIO, HA RIAPPROVATO CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA NON HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per la determinazione delle indennita' di aree ritenute edificabili la commissione prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e' integrata dal sindaco o da un suo delegato ed opera con la collaborazione dei servizi dell'U.T.E. 2. Il responsabile del servizio espropri della Regione puo' partecipare alle sedute nelle quali vengono trattati affari d'interesse regionale, mentre e' membro di diritto, in qualita' di esperto e con voto consultivo, il responsabile del servizio espropri della Provincia.