(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 39 del 9 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                 A SEGUITO DI RINVIO, HA RIAPPROVATO
              CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI
                     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
             NON HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA'
                  DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  la  determinazione  delle  indennita'  di  aree  ritenute
edificabili la commissione  prevista  dall'art.  14  della  legge  28
gennaio  1977, n. 10 e' integrata dal sindaco o da un suo delegato ed
opera con la collaborazione dei servizi dell'U.T.E.
   2.  Il  responsabile  del  servizio  espropri  della  Regione puo'
partecipare  alle  sedute  nelle  quali   vengono   trattati   affari
d'interesse  regionale,  mentre  e' membro di diritto, in qualita' di
esperto e con voto consultivo, il responsabile del servizio  espropri
della Provincia.