la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' sostituito dai seguenti: "2. Le amministrazioni provinciali e il comitato circondariale di Rimini provvedono al rilevamento dei dati. A tal fine i titolari degli stabilimenti, impianti o imprese che danno luogo alla produzione dei rifiuti e che non sono soggetti all'obbligo di presentare la relazione annuale di cui al secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono comunicare alle province territorialmente competenti e al circondario di Rimini i tipi e i quantitativi dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati o trattati. 2.bis. La giunta regionale, sentiti gli enti di cui al secondo comma, determina i tempi e i modi delle comunicazioni di cui al medesimo secondo comma in relazione alle diverse tipologie di rifiuti nonche' gli indirizzi e le metodologie per la raccolta e la elaborazioe dei dati". 2. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituito: "3. La raccolta e la elaborazione dei dati sono effettuati dalla Regione per quanto riguarda i rifiuti tossici e nocivi e dalle province e dal comitato circondariale di Rimini per i rifiuti urbani e speciali".