la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, e' sostituito dai seguenti:
   "2.  Le amministrazioni provinciali e il comitato circondariale di
Rimini provvedono al rilevamento dei dati.  A  tal  fine  i  titolari
degli   stabilimenti,   impianti  o  imprese  che  danno  luogo  alla
produzione dei  rifiuti  e  che  non  sono  soggetti  all'obbligo  di
presentare  la relazione annuale di cui al secondo comma dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.
915, devono comunicare alle province territorialmente competenti e al
circondario di Rimini i tipi e i quantitativi dei  rifiuti  prodotti,
detenuti, trasportati o trattati.
   2.bis.  La  giunta  regionale,  sentiti gli enti di cui al secondo
comma, determina i tempi e i  modi  delle  comunicazioni  di  cui  al
medesimo secondo comma in relazione alle diverse tipologie di rifiuti
nonche'  gli  indirizzi  e  le  metodologie  per  la  raccolta  e  la
elaborazioe dei dati".
   2.  Il  terzo  comma  dell'art. 2 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, e' cosi' sostituito:
   "3.  La  raccolta e la elaborazione dei dati sono effettuati dalla
Regione per quanto riguarda  i  rifiuti  tossici  e  nocivi  e  dalle
province  e dal comitato circondariale di Rimini per i rifiuti urbani
e speciali".