la seguente legge: Art. 1. Costituzione del sistema informativo regionale 1. La Regione promuove, in attuazione dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1984, n. 6, la costituzione del sistema informativo regionale (SIR) finalizzato all'esercizio delle funzioni di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, e al loro coordinamento con le attivita' degli enti locali. 2. Il SIR e' istituito secondo le modalita' e le forme previste dalle norme della presente legge ed opera mediante l'acquisizione, la memorizzazione, l'aggiornamento, la elaborazione e l'integrazione dei flussi informativi e dei dati fondamentali dell'attivita' economica e sociale regionale e di quelli relativi all'esercizio delle funzioni della pubblica amministrazione regionale e locale.