la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Costituzione del sistema informativo regionale
 
   1.  La  Regione promuove, in attuazione dell'art. 7 della legge 27
febbraio  1984,  n.  6,  la  costituzione  del  sistema   informativo
regionale   (SIR)   finalizzato   all'esercizio   delle  funzioni  di
programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, e
al loro coordinamento con le attivita' degli enti locali.
   2.  Il  SIR  e' istituito secondo le modalita' e le forme previste
dalle norme della presente legge ed opera mediante l'acquisizione, la
memorizzazione, l'aggiornamento, la elaborazione e l'integrazione dei
flussi informativi e dei dati fondamentali dell'attivita' economica e
sociale  regionale  e di quelli relativi all'esercizio delle funzioni
della pubblica amministrazione regionale e locale.