(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione in applicazione delle norme contenute nell'art. 45 dello statuto relative allo sviluppo delle attivita' turistiche e sportive, detta norme a sostegno del movimento alpinistico ed escursionistico con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni in montagna ed all'efficienza del soccorso alpino.