(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13
                         del 10 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione in applicazione delle norme contenute nell'art. 45
dello statuto relative allo sviluppo  delle  attivita'  turistiche  e
sportive,  detta  norme  a  sostegno  del  movimento  alpinistico  ed
escursionistico  con  particolare  riguardo  alla  prevenzione  degli
infortuni in montagna ed all'efficienza del soccorso alpino.