(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 85
                         del 19 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
 
HA  RIAPPROVATO SENZA MODIFICAZIONI NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1986,
N. 57, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI AI SENSI  DELL'ART.
127, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
 
CON  SENTENZA  N. 746 DEL 30 GIUGNO 1988 HA DICHIARATO NON FONDATA LA
QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE A SUO  TEMPO  SOLLEVATA,  IN
RIFERIMENTO  ALL'ART.  117  DELLA  COSTITUZIONE,  DAL  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Nelle  aree  pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri
abitati delimitati dagli strumenti urbanistici  vigenti,  e'  vietato
l'uso  dei  fitofarmaci  che  vengono impiegati per prevenire i danni
causati alle specie vegetali da insetti o altri parassiti.
   E'  consentito  derogare  al divieto di cui al comma precedente in
presenza   di   gravi   fitopatie   diagnosticate   dall'osservatorio
fitopatologico  operante  nel  territorio  regionale,  ed eliminabili
soltanto con l'impiego dei suddetti fitofarmaci.
   Il   sindaco,  sulla  scorta  delle  indicazioni  contenute  nella
dichiarazione  dell'osservatorio  fitopatologico  ed  in  base   alle
prescrizioni  del  servizio  igiene  e  sanita' dell'unita' sanitaria
locale, ne determina le modalita' ed i limiti di impiego.