(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 85 del 19 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO SENZA MODIFICAZIONI NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1986, N. 57, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI AI SENSI DELL'ART. 127, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 746 DEL 30 GIUGNO 1988 HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE A SUO TEMPO SOLLEVATA, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, e' vietato l'uso dei fitofarmaci che vengono impiegati per prevenire i danni causati alle specie vegetali da insetti o altri parassiti. E' consentito derogare al divieto di cui al comma precedente in presenza di gravi fitopatie diagnosticate dall'osservatorio fitopatologico operante nel territorio regionale, ed eliminabili soltanto con l'impiego dei suddetti fitofarmaci. Il sindaco, sulla scorta delle indicazioni contenute nella dichiarazione dell'osservatorio fitopatologico ed in base alle prescrizioni del servizio igiene e sanita' dell'unita' sanitaria locale, ne determina le modalita' ed i limiti di impiego.