(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 95- bis dell'11 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 15 dello statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le norme del regolamento interno del consiglio regionale, sono assegnati un contributo fisso di L. 1.000.000 mensili ed un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di L. 400.000 mensili per ogni consigliere. 2. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti a partire dal 1 gennaio 1988.