(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 95- bis
                         dell'11 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  attuazione  dell'art.  15  dello statuto, a ciascun gruppo
consiliare organizzato secondo le norme del regolamento  interno  del
consiglio  regionale,  sono  assegnati  un  contributo  fisso  di  L.
1.000.000 mensili ed  un  contributo  variabile,  in  relazione  alla
consistenza  numerica,  nella  misura  di L. 400.000 mensili per ogni
consigliere.
   2.  I  contributi  di  cui al presente articolo sono corrisposti a
partire dal 1 gennaio 1988.