(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27
                         del 22 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. Nei termini stabiliti dall'art. 3 del proprio statuto speciale,
e  tenuti  presenti  gli  indirizzi  di  carattere  generale  dettati
dall'art.  9  della  legge  17 maggio 1983, n. 217, la presente legge
disciplina le condizioni e modalita' di costituzione delle agenzie di
viaggio e turismo nonche' l'esercizio delle relative attivita'.