(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Nei termini stabiliti dall'art. 3 del proprio statuto speciale, e tenuti presenti gli indirizzi di carattere generale dettati dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina le condizioni e modalita' di costituzione delle agenzie di viaggio e turismo nonche' l'esercizio delle relative attivita'.