(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 29 dell'8 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 25, dopo l'ultima frase, e' aggiunta la seguente: "In difetto del possesso del requisito del diploma della scuola dell'obbligo, i concorrenti dovranno sostenere, nell'ambito del concorso, una prova di cultura generale". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 2 agosto 1988 MELIS