(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 2 agosto 1988) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I dipendenti della provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della provincia, eletti alla carica di consigliere regionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. 2. I dipendenti eletti alla carica di sindaco o assessore comunale, ovvero di presidente o assessore comprensoriale, nonche' i dipendenti nominati presidenti di aziende di soggiorno o di promozione turistica, sono collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. I medesimi dipendenti che non richiedono il collocamento in aspettativa e i dipendenti eletti alle altre cariche previste dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' alla carica di consigliere comprensoriale, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato. 3. I permessi sono concessi secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 4 della citata legge n. 816 del 1985. A tal fine i dipendenti nominati presidenti di aziende di soggiorno o di promozione turistica o eletti a cariche comprensoriali sono equiparati alle corrispondenti figure di amministratori delle comunita' montane. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i dipendenti chiedono ed ottengono permessi retribuiti, e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente. 4. I dipendenti eletti alla carica di sindaco o di presidente rispettivamente dei comuni o dei comprensori con popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. 5. I periodi di aspettativa previsti dal primo, dal secondo e dal quarto comma sono considerati utili gli effetti previdenziali e assistenziali. Le amministrazioni di appartenenza dei dipendenti provvedono al versamento dei contributi obbligatori a carico dell'ente e dei dipendenti da calcolarsi con riferimento al trattamento economico virtuale agli stessi spettante, relativi al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, salvo rivalsa ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 816 del 1985. 6. Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. 7. Il collocamento in aspettativa disposto a sensi dei precedenti commi comporta, indipendentemente dalla durata dell'aspettativa, la contestuale cessazione degli incarichi di preposizione ad una delle strutture provinciali indicate all'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e degli incarichi di posizioni organizzative previsti dall'art. 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.