(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
      della regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 2 agosto 1988)
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  dipendenti  della provincia autonoma di Trento e degli enti
pubblici il cui  ordinamento  rientra  nella  competenza  legislativa
della  provincia,  eletti  alla carica di consigliere regionale, sono
collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata
del mandato.
   2.  I  dipendenti  eletti  alla  carica  di  sindaco  o  assessore
comunale, ovvero di presidente o assessore comprensoriale, nonche'  i
dipendenti   nominati   presidenti  di  aziende  di  soggiorno  o  di
promozione  turistica,  sono  collocati,   a   loro   richiesta,   in
aspettativa  non  retribuita  per  tutta  la  durata  del  mandato. I
medesimi dipendenti che non richiedono il collocamento in aspettativa
e  i  dipendenti eletti alle altre cariche previste dall'art. 4 della
legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' alla  carica  di  consigliere
comprensoriale, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal
servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.
   3.  I  permessi  sono  concessi  secondo  i criteri e le modalita'
previsti dall'art. 4 della citata legge n. 816 del 1985. A tal fine i
dipendenti   nominati   presidenti  di  aziende  di  soggiorno  o  di
promozione  turistica  o  eletti  a   cariche   comprensoriali   sono
equiparati   alle   corrispondenti  figure  di  amministratori  delle
comunita' montane. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato
per i quali i dipendenti chiedono ed ottengono permessi retribuiti, e
non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente  documentati
mediante attestazione dell'ente.
   4.  I  dipendenti  eletti  alla  carica di sindaco o di presidente
rispettivamente  dei  comuni  o  dei  comprensori   con   popolazione
superiore ai 100.000 abitanti sono collocati d'ufficio in aspettativa
non retribuita per tutta la durata del mandato.
   5.  I periodi di aspettativa previsti dal primo, dal secondo e dal
quarto comma sono  considerati  utili  gli  effetti  previdenziali  e
assistenziali.  Le  amministrazioni  di  appartenenza  dei dipendenti
provvedono  al  versamento  dei  contributi  obbligatori   a   carico
dell'ente   e   dei  dipendenti  da  calcolarsi  con  riferimento  al
trattamento economico virtuale agli  stessi  spettante,  relativi  al
trattamento  di  quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria,
salvo rivalsa ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della citata legge
n. 816 del 1985.
   6.  Il  periodo  trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i
fini come servizio effettivamente prestato,  nonche'  come  legittimo
impedimento per il compimento del periodo di prova.
   7.  Il collocamento in aspettativa disposto a sensi dei precedenti
commi comporta, indipendentemente dalla durata  dell'aspettativa,  la
contestuale  cessazione  degli incarichi di preposizione ad una delle
strutture provinciali indicate all'art. 4 della legge provinciale  29
aprile  1983,  n.  12  e  degli  incarichi di posizioni organizzative
previsti dall'art. 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.