(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 46 del 20 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Anagrafe del cane Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 e' sostituito dal seguente: "Fermo restando il disposto dell'art. 83 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve provvedere entro 180 giorni dalla nascita o, successivamente entro 60 giorni dal possesso, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe di cui all'art. 1".