(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 46
                         del 20 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Anagrafe del cane
 
   Il  secondo  comma  dell'art.  2 della legge regionale 25 novembre
1986, n. 43 e' sostituito dal seguente:
    "Fermo  restando  il  disposto dell'art. 83 del d.p.r. 8 febbraio
1954, n. 320, il proprietario deve provvedere entro 180 giorni  dalla
nascita   o,   successivamente   entro   60   giorni   dal  possesso,
all'iscrizione dell'animale all'anagrafe di cui all'art. 1".