(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 50 del 3 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La regione Umbria, con la presente legge, disciplina le proprie funzioni in materia di sicurezza civile e ambientale, al fine di conseguire la realizzazione di interventi volti alla protezione dei territori, delle popolazioni e dei beni da eventi calamitosi e da rischi di degrado ambientale. 2. Nelle funzioni di cui al precedente comma sono ricomprese quelle in materia di protezione civile e di tutela ambientale, attribuite da leggi statali alla competenza della regione Umbria. 3. La Regione armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche economiche, territoriali e settoriali, con le esigenze di prevenzione e di sicurezza civile ed ambientale. 4. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi che precedono per gli interventi sul territorio in coordinamento con le amministrazioni statali centrali e periferiche e con le amministrazioni locali le cui competenze sono fatte salve. 5. Per tali finalita' promuove l'apporto autosufficiente delle comunita' locali, coordina ed utilizza i servizi civili resi da volontari, realizza progetti occupazionali finalizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. 6. Gli interventi di cui al precedente comma possono avere anche carattere di concorso, nel territorio di altre Regioni o Stati, con riguardo a quelli che potranno essere disposti, nei casi previsti e nel rispetto dei citati principi, dalle Amministrazioni statali competenti.