(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
            della regione Umbria n. 50 del 3 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. La regione Umbria, con la presente legge, disciplina le proprie
funzioni in materia di sicurezza civile  e  ambientale,  al  fine  di
conseguire  la  realizzazione di interventi volti alla protezione dei
territori, delle popolazioni e dei beni da  eventi  calamitosi  e  da
rischi di degrado ambientale.
   2.  Nelle  funzioni  di  cui  al  precedente comma sono ricomprese
quelle in materia  di  protezione  civile  e  di  tutela  ambientale,
attribuite da leggi statali alla competenza della regione Umbria.
   3.   La   Regione   armonizza   e   coordina   le  proprie  scelte
programmatiche economiche, territoriali e settoriali, con le esigenze
di prevenzione e di sicurezza civile ed ambientale.
   4.  La  Regione esercita le funzioni di cui ai commi che precedono
per  gli  interventi  sul  territorio   in   coordinamento   con   le
amministrazioni   statali   centrali   e   periferiche   e   con   le
amministrazioni locali le cui competenze sono fatte salve.
   5.  Per  tali  finalita'  promuove l'apporto autosufficiente delle
comunita' locali, coordina ed  utilizza  i  servizi  civili  resi  da
volontari,  realizza  progetti  occupazionali  finalizzati,  ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  1  febbraio
1986, n. 13.
   6.  Gli  interventi di cui al precedente comma possono avere anche
carattere di concorso, nel territorio di altre Regioni o  Stati,  con
riguardo  a  quelli che potranno essere disposti, nei casi previsti e
nel rispetto  dei  citati  principi,  dalle  Amministrazioni  statali
competenti.