(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40
                         del 1 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  All'articolo  90  della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61,
dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente quinto comma:
   "Per  gli  stabilimenti  industriali e artigianali le forniture di
cui al comma precedente possono essere effettuate  dopo  il  rilascio
della  concessione  a edificare. Tali forniture sono revocate in caso
di mancato rilascio del certificato di agibilita' entro quattro  anni
dalla data di inizio lavori".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 28 giugno 1988
 
                               BERNINI