(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40 del 1 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. All'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente quinto comma: "Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione a edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del certificato di agibilita' entro quattro anni dalla data di inizio lavori". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 28 giugno 1988 BERNINI