(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 46 del 5 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Veneto nell'ambito della legislazione nazionale, delle direttive della Comunita' economica europea, degli obiettivi del proprio statuto e nei limiti di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, al fine di assicurare le migliori condizioni per lo sviluppo economico regionale, concorre al sostegno e alla promozione delle produzioni regionali nei mercati nazionali e internazionali. Esercita le proprie funzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni per il sostegno e la promozione delle produzioni, l'intensificazione degli scambi e della diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche e scientifiche. 2. Per i fini di cui sopra la Regione provvede, nell'ambito delle scelte della programmazione economica regionale, all'organizzazione in forma diretta e al coordinamento delle manifestazioni fieristiche, in armonia con le scelte nazionali e con quelle delle altre Regioni.