(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 46
                          del 5 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione  Veneto  nell'ambito della legislazione nazionale,
delle direttive della Comunita' economica  europea,  degli  obiettivi
del proprio statuto e nei limiti di cui agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, al fine di assicurare le  migliori  condizioni  per  lo
sviluppo  economico regionale, concorre al sostegno e alla promozione
delle produzioni regionali nei mercati  nazionali  e  internazionali.
Esercita   le  proprie  funzioni  in  materia  di  fiere,  mostre  ed
esposizioni  per  il  sostegno  e  la  promozione  delle  produzioni,
l'intensificazione degli scambi e della diffusione delle conoscenze e
delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.
   2.  Per i fini di cui sopra la Regione provvede, nell'ambito delle
scelte della programmazione economica  regionale,  all'organizzazione
in forma diretta e al coordinamento delle manifestazioni fieristiche,
in armonia con le scelte nazionali e con quelle delle altre  Regioni.