(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 46 del 5 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Al fine di tutelare le tradizioni artigiane locali, la regione Veneto concede contributi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici. 2. Sono centri storici quelli come tali definiti e individuati dallo strumento urbanistico generale vigente in attuazione della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80.