(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 46
                          del 5 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Al fine di tutelare le tradizioni artigiane locali, la regione
Veneto concede contributi per favorire la permanenza e l'insediamento
di botteghe artigiane nei centri storici.
   2.  Sono  centri  storici  quelli come tali definiti e individuati
dallo strumento urbanistico  generale  vigente  in  attuazione  della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 80.