(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47
 
                         del 12 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Con  la  presente legge la regione Veneto, in attuazione degli
articoli 6 e 7 della legge 17  maggio  1983,  n.  217,  disciplina  e
classifica le strutture ricettive extra-alberghiere.
   2.  La  presente  legge  non  disciplina  i  campeggi e i villaggi
turistici, regolamentati dalla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e
successive modificazioni e integrazioni.