(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47 del 12 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. Con la presente legge la regione Veneto, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina e classifica le strutture ricettive extra-alberghiere. 2. La presente legge non disciplina i campeggi e i villaggi turistici, regolamentati dalla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.