(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47
                         del 12 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Funzioni di polizia locale
 
   1.  I  comuni,  le  province e gli altri enti locali esercitano le
funzioni  di  polizia   locale,   urbana   e   rurale,   di   polizia
amministrativa  e  ogni  altra attivita' di polizia, nelle materie di
propria competenza e in quelle a essi delegate.