(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47 del 12 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Funzioni di polizia locale 1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attivita' di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle a essi delegate.