(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47 del 12 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'estrazione e l'asporto di sabbia e ghiaie nello alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lucuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessita' di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, e' regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del genio civile e approvati dalla giunta regionale, sentito il comune e la comunita' montana, ove esista, previo parere della commissione tecnica regionale di cui all'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.