(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47
                         del 12 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'estrazione e l'asporto di sabbia e ghiaie nello alveo e nelle
zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lucuali  di
competenza  regionale,  laddove  si appalesi la necessita' di attuare
interventi per la sicurezza e la buona regimazione  delle  acque,  e'
regolata  da  piani  di estrazione predisposti dagli uffici regionali
del genio civile e  approvati  dalla  giunta  regionale,  sentito  il
comune  e  la  comunita'  montana,  ove  esista,  previo parere della
commissione  tecnica  regionale  di  cui  all'art.  23  della   legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42.